Art. 1.
(Detenzione di cani pericolosi).

      1. I cani appartenenti alle razze o agli incroci di razze a rischio di aggressività individuati nell'elenco di cui all'allegato annesso all'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, di seguito denominati «cani pericolosi», non possono essere acquistati o posseduti dai seguenti soggetti:

          a) minori di anni diciotto;

          b) interdetti o inabilitati per infermità mentale;

          c) delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

          d) sottoposti a misure di prevenzione personale o di sicurezza personale;

          e) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

          f) che hanno riportato condanna per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, e per i reati previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

          g) puniti con le sanzioni previste dall'articolo 6 per violazione delle norme della presente legge.